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Come costituire un'associazione sportiva

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Costituire un'associazione sportiva non è difficile e nemmeno costoso: chiunque, con un minimo di applicazione e seguendo i nostri consigli, ci può riuscire.

Prima di tutto, anche se può sembrare banale, occorre dire che cos'è un'associazione: senza voler entrare in dettagli legali che possono non essere chiari a tutti, si può dire semplicemente che l'associazione è il risultato di un contratto fra più persone che hanno uno scopo comune, e decidono di associarsi per perseguirlo.

Nel nostro caso lo scopo è la pratica dell'Acrobazia Aerea: in pratica, in accordo con il nuovo Statuto AeCI, almeno 10 persone che praticano a vario titolo l'Acrobazia Aerea possono costituirsi in associazione.


Fin qui è tutto chiaro. Ma cosa bisogna fare in pratica per fare un'associazione?

La prima cosa da fare è redigere un Atto Costitutivo, (ne trovate qui un ESEMPIO adattabile alle vostre specificità) nel quale viene indicato:

  • Dove e quando l'associazione viene costituita;
  • Chi sono i Soci fondatori;
  • Come viene denominata l'associazione;
  • Chi sono i primi componenti degli organi di controllo dell'associazione;
  • Lo Statuto dell'associazione, che deve essere allegato (eccone un altro ESEMPIO).

L'associazione deve poi essere resa nota allo Stato per poter operare nel rispetto delle leggi: infatti nella Costituzione della Repubblica Italiana è sancito il diritto di associazione che non è in alcun modo limitabile dalle leggi, ma contemporaneamente sono proibite le società segrete (vedi P2 eccetera).

Le modalità di notifica dell'esistenza di un'associazione sono varie e dipendono da vari fattori di dettaglio che sarebbe troppo lungo spiegare in questa sede: basti sapere che le modalità applicabili ai casi più semplici sono due, e cioè

  • Scrittura privata autenticata: l'atto costitutivo viene autenticato da un notaio oppure da un altro pubblico ufficiale autorizzato (ad esempio un funzionario comunale) che certifica che l'atto è stato sottoscritto in sua presenza dopo essersi accertato dell'identità dei sottoscrittori. Il notaio provvede poi agli adempimenti necessari.
  • Scrittura privata registrata: l'atto costitutivo, redatto dai soci fondatori, viene depositato dal presidente (cioè il legale rappresentante della neo-costituita associazione) presso l'Ufficio del Registro competente per territorio. Questa modalità è certamente più economica (occorre pagare la sola imposta di registro di circa 130 Euro ed i bolli da apporre ai documenti) poichè non richiede la prestazione di un notaio.

Contemporaneamente alla costituzione dell'associazione è necessario aprire per essa un codice fiscale compilando ad opera del presidente un apposito modulo, disponibile anche presso l'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice fiscale è indispensabile per la gestione fiscale dell'associazione, di qualsiasi tipo essa sia: esistono infatti vari regimi fiscali cui aderire, ed alcuni sono fortemente semplificati per meglio aderire alle necessità delle piccole associazioni senza fini di lucro quali, ad esempio possono essere le società sportive dilettantistiche che sono il nostro caso tipico.

Lo Statuto si accompagna all'atto costitutivo ed è il documento che regola la vita ed il funzionamento dell'associazione.

La logica della sua stesura è semplice: poichè ogni associazione è costituita da persone, i soci, questi vengono definiti nelle loro qualifiche, diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

Poi, non essendo possibile di principio una gestione assembleare dell'associazione (alla quale non può essere posto limite nel numero di soci), vengono definiti gli organi sociali attraverso i quali, mediante un meccanismo di delega, i soci garantiscono il funzionamento dell'associazione.

Infine vengono descritte le modalità di gestione del patrimonio e delle entrate, nonchè le modalità di eventuale scioglimento dell'associazione e conseguente liquidazione dei beni.


Gli organi sociali indispensabili al corretto funzionamento di un'associazione sono:

  • L'assemblea dei soci: è l'organo principale dell'associazione, cui tutti i soci hanno diritto insopprimibile (ossia non limitabile da nessuna clausola) di partecipare. Gli amministratori dell'associazione hanno il potere-dovere di convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per rendere conto dei propri atti gestionali attraverso l'approvazione del bilancio. Peraltro i soci hanno a loro volta il diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea, con richiesta motivata da almeno un decimo del totale di essi. Poichè le modalità di convocazione dell'assemblea, se errate, possono provocare l'invalidazione della stessa è lo statuto che normalmente descrive in dettaglio cosa e come fare.
    L'assemblea ha competenze che non possono essere delegate ad altri organi: ad esempio la nomina e la revoca degli amministratori, la modifica dello statuto, l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, lo scioglimento anticipato dell'associazione.
  • L'organo amministrativo, che può essere denominato nei modi più diversi (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, ecc.), può essere costituito anche da più organi (collegiali o costituiti da un singolo individuo) con competenze diverse ancorchè coordinate.
    Va da sè che una piccola associazione non ha ragione di avere organi amministrativi che richiedano legioni di soci ad occuparne le sedie: ad esempio, oltre al presidente che è anche il legale rappresentante, se non diversamente prescritto dallo statuto (che va quindi redatto con attenzione) bastano un consigliere ed un vicepresidente.

Possono poi esistere i cosiddetti organi di controllo, che possono essere di tipo amministrativo (ad esempio il collegio dei revisori dei conti) o disciplinare (collegio dei probiviri, commissione di disciplina, ecc.).
Ancorchè non obbligatori gli organi di controllo possono rendersi necessari quando le associazioni prevedono di assumere una dimensione non banale (per intenderci, più dei 10 soci previsti dall' statuto AeCI), andando incontro per questo ad una vita associativa di una certa complessità.


Il patrimonio dell'associazione viene costituito all'atto della sua nascita (se si decide di farlo) mediante conferimento di beni o denaro da parte dei fondatori, e successivamente attraverso le entrate provenienti dal funzionamento corrente.

Per potersi classificare come ente non commerciale (in termini puramente fiscali, e quindi poter usufruire dei regimi agevolativi previsti per questi casi) un'associazione deve avere fonti di entrata così classificate (e specificate nello statuto):

  • Quote di iscrizione all'associazione, eventualmente variabili per particolari categorie di soci (ad es. benemeriti, sostenitori);
  • Contributi annuali dei soci, ordinari e straordinari;
  • Versamenti volontari dei soci;
  • Sovvenzioni, donazioni e lasciti testamentari;
  • Contributi provenienti da enti nazionali, locali o internazionali, istituti di credito o altri soggetti privati.

La possibilità di usufruire di regimi fiscali particolari, essendo assai complessa, esula dalla trattazione che stiamo facendo e sarà oggetto di un altro articolo.

I Libri Sociali sono la memoria storica delle attività dell'associazione sia verso i soci che verso terzi, e sono indispensabili per stabilire le responsabilità all'interno del sodalizio.
Ovvio che una tenuta ordinata e precisa dei libri sociali, quali essi siano, risulta nella piena trasparenza della gestione operativa ed amministrativa dell'associazione.

Oltre alla documentazione necessaria ai fini fiscali, che qui non discutiamo, vi sono alcuni libri sociali che rappresentano effettivamente la vita associativa: essi sono

  • Libro Soci: riporta i dati, ordinati cronologicamente, dei soci. Devono essere riportati in esso i dati anagrafici del singolo socio, la data di affiliazione, i rinnovi periodici, l'eventuale decadenza;
  • Libro verbale degli Organi Direttivi: riporta il resoconto delle riunioni degli organi direttivi del sodalizio, le decisioni prese ed è controfirmato dal presidente e dal segretario della singola seduta, con l'approvazione dell'organo direttivo stesso;
  • Libro Verbale dell'Assemblea dei Soci: riporta la verbalizzazione delle assemblee con firma del presidente e del segretario, con l'approvazione dell'organo direttivo;
  • Libro verbale di ogni altro organo sociale definito dallo statuto: per ogni organo definito dallo statuto, ne riporta i verbali di riunione e le decisioni prese.

I libri sociali non sono soggetti all'obbligo di vidimazione per cui possono essere redatti con una certa libertà di forma, ancorchè sia richiesto che siano ordinati, leggibili e non presentino alterazioni o contraffazioni.
Nel caso si voglia usufruire dei vantaggi della vidimazione, come ad esempio la certezza della data di assunzione dell'atto contenuto, è compito del legale rappresentante (salvo diversa disposizione statutaria) curarne la redazione nei termini di legge.

Peraltro lo Statuto può prevedere anche regole per la tenuta dei libri sociali, limitatamente alla diligenza ed ad aspetti tecnici (ad esempio tipo del supporto: registro, fogli numerati, fogli mobili staccati, ecc.) al fine di rispettare il requisito di trasparenza e documentazione verso i soci e verso terzi delle attività sociali. In caso lo statuto non regoli la tenuta dei libri sociali si fa riferimento al Codice Civile.

In conclusione, abbiamo cercato di dimostrare come la creazione di un'associazione di sportivi sia una cosa fattibile per tutti, con benefici immediatamente visibili nella flessibilità nell'organizzazione delle attività sportive, nel nostro caso l'Acrobazia Aerea, nel quadro normativo costituito dal nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia e dalla FSIVA come sua organizzazione delegata.

Se ritenete che questo articolo sia stato utile fatecelo sapere, assieme a suggerimenti e contributi per altri sul tema dell'associazionismo: abbiamo bisogno di tutti per la FSIVA!

BIBLIOGRAFIA:

  1. "Come costituire un'associazione" a cura dell'Avv. Luca Degani, Docente di Legislazione ed Organizzazioni dei Servizi Sociali. Ed. CIESSEVI Milano
  2. Statuto FSIVA, 27 febbraio 2004
  3. Nuovo Statuto AeCI, Ed. 10/12/2003

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