19 Mar 2024 - 11:30  
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Rubriche ed Informazioni

Ultima modifica : 28-02-2005 00:11:20 (20386 volte letto)
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STATUTO
F.S.I.V.A. - Federazione Sportiva Italiana Volo Acrobatico



TITOLO I
COSTITUZIONE E SCOPI


ART. 1

La Federazione Sportiva Italiana Volo Acrobatico (F.S.I.V.A.) raggruppa in rapporto federativo gli Aero Club e le altre associazioni che esercitano attività sportiva acrobatica con aeroplani a motore e con alianti.

ART. 2

La FSIVA è Ente di diritto privato e ha lo scopo di svolgere, senza fini di lucro, l'attività sportiva acrobatica con aeroplani a motore e con alianti.
Nello svolgimento di tali attività, la FSIVA e le Associazioni ad essa federate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale.
Alla FSIVA si applicano gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO II
FEDERAZIONE ALL'AERO CLUB D'ITALIA

ART. 3

La FSIVA richiederà la federazione all'Aero Club d'Italia, avendo i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto AeCI.

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

CAPO I
GENERALITÀ

ART. 4

Gli Organi sociali della FSIVA sono :
  • a) l' Assemblea;
  • b) il Consiglio Federale;
  • c) il Presidente;
  • d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

CAPO II
ASSEMBLEA


ART. 5

L'Assemblea è costituita dal Presidente della FSIVA, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività, Giudici di Specialità o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla FAI per le specialità dell'Acrobazia Aerea per almeno due anni e dal Rappresentante degli Atleti in attività, eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Federale dell'AeCI e approvato dall'Assemblea dell'AeCI.
Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, i Rappresentanti di Specialità delle Sezioni acrobatiche, che siano stati eletti ai sensi dell'art. 1, comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali.
L'Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Aero Club d'Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

ART. 6

L'Assemblea è l'organo deliberante della FSIVA ed è convocata dal Presidente della FSIVA almeno due volte l'anno:
  • entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
  • entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell'anno successivo.
Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della FSIVA, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti.

Art. 7

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o su richiesta motivata, con predisposto Ordine del Giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

ART. 8

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell'Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'Ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.
Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
E' ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2532 CC.

ART. 9

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Salvo che per l'elezione del Presidente della FSIVA, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

CAPO III
CONSIGLIO FEDERALE

ART. 10

Il Consiglio Federale è composto:
  • A. dal Presidente della FSIVA, che lo convoca per iscritto e con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione e lo presiede;
  • B. da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente.
Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 11

Il Consiglio Federale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

ART. 12

Le controversie fra le Associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale.
Contro il provvedimento di quest'ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'AeCI.

CAPO IV
PRESIDENTE

ART. 13

Il Presidente della FSIVA è eletto dall'Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti al primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti nei successivi.
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Il Presidente nominato due volte non può essere nominato per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell'ultimo mandato.

ART. 14

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FSIVA.
In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica dell'Assemblea nella prima riunione utile.
In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 15

Il controllo della amministrazione della FSIVA è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali:
  • a) uno eletto dall'Assemblea,
  • b) due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i quali il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia medesimo elegge il Presidente.
Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.
I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio o all'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FSIVA.
I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale senza diritto di voto.

CAPO VI
SOSTITUZIONI DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE

ART. 16

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza del quadriennio.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell'Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 17

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo dell'Ente, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tale caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza del quadriennio dell'Organo decaduto.

TITOLO IV
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA'

ART. 18

Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all'elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40-41 e 42 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 19

Per la gestione amministrativa della FSIVA, si applicano le norme previste all'art.17 dello Statuto dell'AeCI.

ART. 20

Il patrimonio della FSIVA è costituito :
  • a) da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della FSIVA;
  • b) dai beni mobili e immobili dei quali la FSIVA divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.

ART. 21

Le entrate della FSIVA sono costituite :
  1. dalle rendite patrimoniali;
  2. dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate;
  3. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;
  4. dai proventi derivanti dalla attività istituzionale e dalle gestioni speciali delle Federazioni;
  5. dai contributi da parte dell'Aero Club d'Italia;
  6. da ogni altra eventuale entrata.

ART. 22

I fondi occorrenti per la ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale, con un criterio di massima trasparenza.
I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FSIVA interessata o da un suo delegato.

ART. 23

L'anno finanziario della FSIVA coincide con l'anno solare.
Il Consiglio Federale predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all'Assemblea, in tempo utile per le deliberazioni di cui all'art. 7 del presente Statuto.
Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all'Aero Club d'Italia per l'approvazione a termine del punto 20 dell'art. 32 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO VI
ATTIVITÀ SPORTIVA

ART. 24

Ogni anno, entro i termini fissati dall'Aero Club d'Italia, la FSIVA sottopone al predetto Ente il programma concernente la propria attività sportiva per l'anno successivo, per il coordinamento nel quadro sportivo nazionale e l'approvazione.
Il Presidente della FSIVA sottopone all'Aero Club d'Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE O DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 25

Lo scioglimento della FSIVA può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.
I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 26

Su proposta del Presidente dell'AeCI, per gravi motivi rilevati o per richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell'AeCI può sciogliere gli Organi Sociali della FSIVA ai sensi dell'art.32, punto 14 dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario straordinario, il quale assume, per un periodo di sei mesi, tutti i poteri degli Organi disciolti per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FSIVA sono Enti di diritto privato e debbono avere i requisiti di cui all'art. 15 dello Statuto dell'AeCI e debbono dotarsi di ordinamento che non contrasti con il citato Statuto e con i principi informatori dello Statuto tipo degli Aero Club locali.

ART. 28

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari alla qualifica federativa della FSIVA e alla affiliazione delle Associazioni alla FSIVA.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29

Laddove nel presente statuto si fa riferimento allo statuto dell'Aero Club d'Italia, per tale deve intendersi quello approvato dal Commissario Straordinario Giuseppe Leoni e in corso di approvazione.
All'atto della costituzione viene nominato dai fondatori un presidente e due consiglieri, nonchè un revisore dei conti, che durano in carica fino al riconoscimento della federazione da parte dell'Aero Club d'Italia.
Il presidente come sopra designato può, in deroga all'art. 13 del presente statuto, essere nominato per due mandati successivamente al riconoscimento della Federazione da parte dell'Aero Club d'Italia.
Il presidente, i consiglieri ed il revisore dei conti come sopra designati non sono soggetti, in deroga all'art. 18 del presente statuto, ad incompatibilità con altre cariche eventualmente ricoperte in altri Aero Clubs o associazioni affiliate fino al riconoscimento della federazione da parte dell'Aero Club d'Italia.

 
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